Not. Gaetano Petrelli
Ai sensi dell’art. 53, comma
23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall’art. 29, comma 4,
lettere a) e b), della legge finanziaria 2002, gli enti locali con
popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui
all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, senza necessita’ di riscontrare e dimostrare la mancanza non
rimediabile di figure professionali idonee nell'àmbito dei dipendenti, anche al
fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni
regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto
all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo
esecutivo (sindaco, assessori, ecc.) la responsabilità degli uffici e dei
servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.