rappresentanza degli enti locali


 

Not. Gaetano Petrelli

 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall’art. 29, comma 4, lettere a) e b), della legge finanziaria 2002, gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza necessita’ di riscontrare e dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'àmbito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo (sindaco, assessori, ecc.) la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.